Consulenza in materia di crisi d'impresa

Lo Studio offre una completa gamma di servizi rivolti alle imprese in difficoltà sia dal punto di vista aziendale che finanziario. Condizioni di difficoltà che sono, purtroppo di grande attualità ed interessano, seppur variamente graduate, la maggior parte delle imprese.

Le crisi d’impresa sono, infatti, sempre più frequenti e, sempre di più, sono determinate da un cosiddetto “effetto a catena” dovuto a vari fattori:

– l’inevitabile rarefazione dei clienti sul mercato a causa di una perdita di competitività e della generale crisi economica

– il conseguente irrigidimento del sistema bancario generato dal calo dei fatturati dell’impresa o dall’insolvenza della sua clientela

– la difficoltà di accesso al credito che porta l’impresa ad uno “stato di illiquidità”.

Questo è sicuramente l’apice del momento critico iniziale di un processo talvolta irreversibile che conduce all’insolvenza.

Per l’impresa che rischia di trovarsi in questa situazione, le decisioni devono essere rapide, strutturali e risolutive.

Per gli imprenditori, gli amministratori, i direttori generali, il problema si sposta anche sul piano personale, sia civilistico che penale. Lo stato di illiquidità ed affanno costringono talvolta a compiere operazioni sbagliate che possono comportare gravi conseguenze in tema di responsabilità dell’organo gestorio.

La necessità di conoscere, anche preventivamente, le conseguenze di un fallimento o di un’altra procedura concorsuale, oppure altri aspetti specifici della materia, è un’esigenza che abbiamo voluto soddisfare offrendo una soluzione di provata professionalità.

Indipendentemente dall’attività esercitata, sono ora sottoposti al rischio di fallimento le imprese che hanno superato (negli ultimi 3 anni) anche solo uno dei seguenti limiti:

– attivo patrimoniale superiore a € 300.000,00

– ricavi superiori a € 200.000,00

– debiti complessivi (comunque accertabili) superiori a € 500.000,00

La profonda conoscenza della fase “patologica” della vita delle imprese:

– crisi aziendali,

– ristrutturazione di debiti,

– concordati stragiudiziali,

Costituisce un patrimonio prezioso ed indispensabile per la migliore risoluzione di problematiche inerenti la fase fisiologica della crisi.

I servizi di consulenza ed assistenza offerti dallo studio costituiscono un elevato contributo alla gestione e soluzione di crisi aziendali la cui qualità deriva, tra l’altro, dalla ventennale esperienza specifica maturata in qualità di Curatore fallimentare e Commissario giudiziale di procedure concorsuali.

Anche gli altri professionisti che operano all’interno dello Studio hanno rivestito tali cariche e/o hanno maturato significative esperienze in campo
pre concorsuale.

La consulenza che verrebbe prestata alle imprese interessate può essere di diversa natura:

a) prestazioni nei confronti di imprese che si trovano (o temono di trovarsi) in “stato di crisi”;

b) consulenza a soggetti interessati ad acquisire aziende di proprietà di imprese che si trovano in situazioni “critiche” e/o già assoggettate a procedure concorsuali;

c) assistenza nella predisposizione di domande di ammissione al passivo e per tutta la durata della procedura sino al termine utile per il recupero da parte del creditore dell’imposta IVA ex art. 26/633;

d) consulenza preventiva (con indagini sulla solidità patrimoniale) dello stato di salute del cliente dell’impresa in occasione dell’effettuazione di forniture rilevanti e/o del fornitore in caso di acquisizioni importanti (immobili o imprese o quote societarie);

e) redazione di difese “tecniche” a fronte di richiesta di revocatoria di somme o operazioni.

A) CONSULENZA ALLE IMPRESE IN CRISI 

L’attività di primo tipo si estrinseca, in estrema sintesi, nei seguenti punti essenziali:

1. Analisi della realtà specifica e dei fattori di rischio ai quali l’impresa è esposta tramite l’individuazione dei punti di forza, quelli di debolezza, le opportunità e le minacce che caratterizzano il business.

2. Disamina della dinamica degli indicatori industriali e finanziari premonitori della crisi e dalla quale scaturisce la valutazione qualitativa delle cause della crisi.

3. Confronto diretto con l’imprenditore onde, preso atto delle prospettive di futura crescita (esame ovvero costruzione, se non esistente, di un business plan) e delle possibilità di ricapitalizzare l’impresa attraverso apporto di capitale proprio o di terzi, si giunge alla determinazione della reversibilità o meno della situazione negativa di partenza.

4. In caso di accertamento dell’irreversibilità dello stato di crisi o insolvenza, si procederà con:

– valutazione della situazione patrimoniale dell’Ente o dell’imprenditore persona fisica con individuazione delle conseguenze civili e penali derivanti dall’apertura di una procedura concorsuale

– esame delle possibilità di salvaguardare il patrimonio ed il bene “azienda” attraverso gli strumenti forniti dalla legge fallimentare, quali:

· predisposizione di un piano attestato, che consente una definizione stragiudiziale delle posizioni debitorie e operazioni di dismissione, senza incorrere nel rischio di revocatoria in caso di futuro fallimento

· concordato preventivo, la cui adozione consente, tra l’altro, di limitare significativamente le conseguenze di carattere penale in capo all’organo gestorio, di controllo o all’imprenditore;

· accordi di ristrutturazione del debito

· operazioni di salvaguardia della continuità aziendale attraverso p.e. affitto dell’azienda a favore di una new.co

– esclusa la percorribilità di tutte le suddette ipotesi, redazione di istanza di fallimento in proprio.

B) CONSULENZA PER L’IMPRESA INTERESSATA AD ACQUISIZIONI

Agli imprenditori interessati ad acquisire aziende (o rilevanti entità immobiliari o know-how o marchi) di proprietà di imprese soggette a procedure concorsuali può essere prestata una valida consulenza nel reperire ed interpretare informazioni utili allo scopo nonché suggerire gli strumenti più idonei per il subentro.

In taluni casi, potrebbe rivelarsi utile e conveniente perfezionare l’acquisto attraverso la proposizione di un concordato fallimentare per il quale lo Studio è in grado di occuparsi dell’intera procedura a partire dalla predisposizione della domanda di concordato.

C) CONSULENZA PER CREDITI VERSO IMPRESE ASSOGGETTATE A PROCEDURE CONCORSUALI

L’assistenza nelle domande di insinuazione al passivo (ovvero la dichiarazione di credito nei concordati preventivi) inizia dalla ricerca della documentazione contabile a supporto del credito richiesto, prosegue con la stesura e la presentazione dell’istanza sino al monitoraggio costante della procedura nelle sue varie fasi.

Particolare attenzione verrà riservata alla presenza di requisiti per la spettanza di un qualche privilegio in grado di assicurare una migliore e più rapida soddisfazione del credito.

L’assistenza può, se richiesto, proseguire per l’intera durata della procedura sino alla fase finale in cui diventa applicabile il diritto all’emissione di nota di variazione per il recupero dell’IVA così come previsto dall’art. 26 D.P.R. 633/72.

Infine, lo Studio può, su mandato specifico, sostituirsi all’imprenditore nominato a far parte di Comitati dei creditori ed assolvere in sua vece il ruolo di membro dell’Ente.

D) CONSULENZA PER ACCERTAMENTI PREVENTIVI

La consulenza preventiva si estrinseca attraverso indagini e verifiche tali da permettere di accertare lo stato di salute della controparte. Ciò al principale scopo di limitare al minimo i rischi di insoluto o, nel caso di acquisizioni straordinarie, il rischio di revocabilità dell’atto.

E) CONSULENZA IN MATERIA DI REVOCATORIA

Lo Studio è in grado di redigere pareri ed assistere l’impresa di fronte a richieste di restituzione in revocatoria avanzate dalle curatele dei fallimenti.

Verranno, in questo caso, esaminate ed analizzate le condizioni poste a fondamento dell’azione e predisposte eventuali memorie di difesa.

PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON FALLIBILI – LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Lo Studio è inoltre in grado di assistere le imprese associate, che ne rispettassero le condizioni, nella gestione del sovraindebitamento, con attività che vanno dalla predisposizione del piano, all’approvazione, sino alla sua completa attuazione.

La normativa sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, recentemente introdotta in Italia per i soggetti c.d. “non fallibili”, tra cui – si ritiene – i consumatori (legge n. 3 del 2012), anche sospinta dagli incalzanti effetti di una perdurante crisi economica e sociale, è rivolta a quelle situazioni non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, ossia riguardanti:

1) gli imprenditori commerciali non fallibili per mancanza dei requisiti dimensionali (c.d. “imprenditori sotto soglia”: attivo <= 300.000 + ricavi<= 200.000 + debiti<= 500.000);

2) gli enti non commerciali;

3) gli imprenditori agricoli;

4) i lavoratori autonomi;

5) i debitori civili, che non esercitano attività d’impresa.

L’intervento legislativo colma una lacuna del nostro ordinamento, che ancora non prevedeva, a differenza di molti altri paesi occidentali, una procedura “concorsuale” per i debitori non fallibili (in effetti, non si tratta però di una procedura concorsuale in senso tecnico, non essendovi concorso tra i creditori).
La procedura di sovraindebitamento consente al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi (Occ), sulla base di un piano che preveda il pagamento integrale dei creditori estranei (cioè quelli che non aderiscono alla proposta) e dei creditori privilegiati.

Si tratta di un procedimento di composizione di tipo “negoziale”, che può assumere anche connotazione meramente liquidatoria; richiede l’approvazione dell’accordo da parte di una maggioranza qualificata di creditori (70% dei crediti), il ruolo attivo e di “mediazione” degli Occ, nonché la nomina (eventuale) di un liquidatore.